La normativa relativa alla valigetta del pronto soccorso è disciplinata dal Decreto Ministeriale 388/2003 e dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2008. Ogni luogo di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti, deve esserne dotato. La valigetta deve essere collocata in una posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e contrassegnata da un apposito cartello con croce bianca su sfondo verde. Il suo contenuto deve essere adeguato al numero dei lavoratori presenti e alla tipologia di rischio specifica dell’ambiente lavorativo.

Ecco una panoramica dettagliata del contenuto minimo obbligatorio per le valigette di pronto soccorso, come previsto dal Decreto Ministeriale 388/2003, suddiviso per gruppo di rischio e numero di lavoratori:

Gruppo A 
Aziende con attività ad alto rischio (es. industria chimica, estrazione mineraria)
- Numero di lavoratori: 3 o più
- Contenuto minimo della cassetta: come indicato nell'Allegato 1 del DM 388/2003.

Gruppo B 
Aziende con attività a medio rischio (es. uffici, commercio, servizi)
- Numero di lavoratori: 3 o più
- Contenuto minimo della cassetta: come indicato nell'Allegato 1 del DM 388/2003.

Gruppo C 
Aziende con attività a basso rischio (es. studi professionali, piccole attività artigianali)
- Numero di lavoratori: meno di 3
- Contenuto minimo del pacchetto di medicazione: come indicato nell'Allegato 2 del DM 388/2003.

L'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 388/2003 stabilisce il contenuto minimo obbligatorio per la cassetta di pronto soccorso destinata alle aziende con attività ad alto rischio (Gruppo A) e medio rischio (Gruppo B), con 3 o più lavoratori. Questo contenuto deve essere adattato in base alla specifica attività lavorativa e ai rischi presenti, come indicato dal medico competente, ove previsto.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 DM 388/2003):
- Guanti sterili monouso: 5 paia
- Visiera paraschizzi: 1
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio: 1 litro
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%): 3 da 500 ml
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole: 10
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole: 2
- Teli sterili monouso: 2
- Pinzette da medicazione sterili monouso: 2
- Confezione di rete elastica di misura media: 1
- Confezione di cotone idrofilo: 1
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso: 2
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5: 2
- Un paio di forbici: 1
- Lacci emostatici: 3
- Ghiaccio pronto uso: 2 confezioni
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari: 2
- Termometro: 1
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa: 1

L'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 388/2003 stabilisce il contenuto minimo obbligatorio del pacchetto di medicazione per le aziende o unità produttive appartenenti al Gruppo C, ovvero quelle con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Questo pacchetto deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, e deve essere integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (Allegato 2 DM 388/2003)
- Guanti sterili monouso: 2 paia
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio: 1 flacone da 125 ml
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%): 1 flacone da 250 ml
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole: 1
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole: 3
- Pinzette da medicazione sterili monouso: 1
- Confezione di cotone idrofilo: 1
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso: 1
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5: 1
- Rotolo di benda orlata alta cm 10: 1
- Un paio di forbici: 1
- Un laccio emostatico: 1
- Confezione di ghiaccio pronto uso: 1
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari: 1
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza: 1

È importante sottolineare che il contenuto della cassetta deve essere adattato in base alla specifica attività lavorativa e ai rischi presenti, come indicato dal medico competente, ove previsto.